Rapporti tra le parti sociali un articolo divulgativo sulla normativa lavoristica

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Rapporti tra le parti sociali un articolo
divulgativo sulla normativa lavoristica

I principi che regolano la convivenza all'interno delle nostre aziende

di Aldo Carpineti

Lavoro in fabbrica
Lavoro in fabbrica

I rapporti tra l’imprenditore, altrimenti detto datore di lavoro, e i lavoratori hanno avuto nel tempo discipline che si sono perfezionate attraverso gli interventi della legislazione statale e dei contratti stipulati tra le parti sociali.

Proprio la Costituzione stabilisce le prime norme (segnatamente agli artt. 1 e 4) di carattere programmatico che hanno un valore di indirizzo rispetto a tutta la normativa successiva.

La normativa dello Stato trova la propria più alta espressione in materia di lavoro nel cosiddetto Statuto dei Lavoratori o legge 300/1970, arrivata non a caso all’indomani delle vicende legate alla fine degli anni ’60. Questa legge definisce una serie di regole fondamentali per la materia, ma ha tuttavia valore di legge ordinaria, può cioè essere modificata da una legge successiva approvata dai due rami del Parlamento secondo le normali prassi. In altre parole quanto contenuto nello Statuto non è legge costituzionale e perciò non richiede, in caso di modifica, le procedure più complesse previste per la Costituzione.

Nello Statuto dei Lavoratori si trovano i principi in materia di diritti e doveri individuali e sindacali. In pratica le tutele che la legge accorda al lavoratore considerato come parte più debole del rapporto, dal momento che l’imprenditore dispone della organizzazione, del potere economico, del potere gerarchico e di quello disciplinare.

I reciproci rapporti tra datore e prestatore di lavoro si definiscono più nel dettaglio attraverso i Contratti Collettivi, stipulati, settore per settore, tra i rappresentanti delle aziende ed i sindacati. Si parla così di Contratto Collettivo Nazionale dei metalmeccanici, dei chimici, dei farmaceutici, della gomma, dell’edilizia, della carta e via dicendo. Pur avendo forma di contratto questi accordi possono modificare la legge dello Stato, purché in senso migliorativo per il lavoratore. Vige cioè, in diritto del lavoro, il principio della non reformatio in pejus nei confronti del prestatore: in tutti i successivi passaggi che fanno parte della cascata di norme che si aggiungono via via nello specifico, la normativa deve essere tale da non prevedere situazioni peggiorative per il dipendente rispetto alla precedente regolamentazione.

Quanto fin qui stabilito a livello di legge e di contratto collettivo nazionale può essere disciplinato ancora più nel dettaglio dai Contratti Integrativi che derivano da accordi presi a livello aziendale. Ciascuna azienda ha cioè la possibilità di disciplinare i rapporti esistenti al proprio interno attraverso incontri tra la Direzione aziendale e i Rappresentanti sindacali aziendali (R.S.A.)

La materia tende a far in modo che le tradizionali conflittualità esistenti tra le contrapposte parti sociali trovino soluzioni comuni attraverso accordi che rappresentano modalità di convivenza regolata all’interno dell’azienda. Le cosiddette vertenze sono incontri tra una parte e l’altra tendenti a trovare soluzioni, in accordo o in mancato accordo, a condizioni a proposito delle quali sia più spiccato il tenore conflittuale del rapporto. 

Domenica 7 aprile 2019

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