Genova | diritto del lavoro
I provvedimenti non si rifanno alla legge sui licenziamenti individuali
di Aldo Carpineti
La normativa del Jobs Act ha tolto vigore all’art. 18 della legge n. 300 del 1970 altrimenti conosciuta come Statuto dei Lavoratori.
Attraverso queste disposizioni si rendono possibili forme di licenziamenti individuali che altrimenti non erano consentite.
Nel caso dell’Ilva però, non ci troviamo di fronte ad un folto numero di licenziamenti individuali, bensì ad un unico provvedimento che ha per oggetto licenziamenti collettivi.
Se non fosse così non avremmo mai assistito prima del Jobs Act a riduzioni di personale nelle nostre aziende, ed invece la storia sindacale è purtroppo ricca di episodi di questo genere, in aziende italiane di maggiori o minori dimensioni.
I licenziamenti collettivi per giustificato motivo, cioè per cause di riorganizzazione aziendale, sono stati sempre consentiti dalla legge, anche prima dell’intervento normativo legato al governo di Matteo Renzi e del ministro Poletti. Si fanno di regola dopo un incontro sindacale che termina con un verbale di mancato accordo. Accostare i licenziamenti Ilva alla nuova legge significa pertanto addebitarle una responsabilità che non le appartiene.
Va detto ancora che la legge 300/70 è una legge ordinaria in tutto e per tutto, non è una legge costituzionale, per cui può essere modificata con una ordinaria prassi parlamentare.
Per queste ragioni i provvedimenti di licenziamento possono essere sottoposti a critica da un punto di vista politico e sindacale, ma è un errore riportarli alla riforma voluta da Renzi e Poletti subito prima della caduta del governo dovuta al recente referendum costituzionale.
Martedì 7 novembre 2017