una nota di diritto penale in ambito lavoristico

In tempi di crisi di assunzioni può essere

utile tenere presente l'art. 507 cod. penale

Una norma da non ignorare da parte di chi cerca lavoro al giorno d'oggi

di Aldo Carpineti

Contratto di lavoro
Contratto di lavoro

Articolo 507 Codice Penale Boicottaggio

Chiunque (... omissis...) mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni. Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

Per chi possa avere utilità dalla conoscenza di questo articolo del codice penale lo abbiamo trascritto qui sopra.

Lo facciamo perché nel contesto a tutti noi noto di difficoltà a trovare oggi un posto di lavoro, il comportamento delittuoso è tanto più odioso quando provenga da chi occupa posizioni di potere. 

Diffondere notizie atte a pregiudicare la possibilità di concludere un contratto di lavoro, tanto più contattando direttamente il datore di lavoro in predicato di assumere, è un reato punito ancor più severamente dalla legge quando a commettere l'abuso sia un'autorità.

In tutti questi casi ricorre per la persona danneggiata anche la possibilità di costituirsi parte civile e ottenere congrui risarcimenti economici dei danni patiti.

A questa disposizione si aggiunge poi tutta la attuale normativa sulla privacy

Mercoledì 27 febbraio 2019