dal 1970 la legge base
Statuto dei lavoratori, Contratti Collettivi, Contratti Integrativi
di Aldo Carpineti
Il D. Lgs. 300/1970, meglio conosciuto come Statuto dei Lavoratori, rappresenta la norma base in materia di rapporti tra il datore di lavoro ed il lavoratore; è a tutti gli effetti una legge ordinaria e, pertanto, può essere modificata attraverso le normali prassi parlamentari. Così avvenne, quattro anni fa, per l’art. 18 che regola la materia della conservazione del posto di lavoro.
Ha competenza su situazioni individuali e situazioni collettive e pertanto interviene nei rapporti del singolo lavoratore con l’azienda come in quelli della collettività dei lavoratori, coinvolgendo spesso, come appare logico, le Rappresentanze Sindacali Aziendali. Tipica della prima categoria è, per esempio, la normativa che tutela il lavoratore nella occasione di comminazioni di sanzioni disciplinari, della seconda tutta la normativa sui permessi sindacali, sui diritti di assemblea, gli spazi in azienda e via dicendo.
Quanto contenuto nello Statuto dei Lavoratori ha evidentemente caratteristiche di natura generale. Una regolamentazione più specifica per ciascun settore merceologico (metalmeccanici, edili, chimici, farmaceutici, carta, gomma etc. etc.) sopravviene attraverso forma contrattuale e non legislativa. I contratti collettivi, infatti, non sono leggi ma sono veri e propri accordi tra le parti (sociali), rappresentanti nazionali dei datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori.
Questa disciplina viene ulteriormente specificata azienda per azienda attraverso i cosiddetti contratti integrativi che intervengono tra la Direzione Aziendale e le R.S.A.
In tutto questo processo a cascata la norma successiva non può essere peggiorativa per le condizioni del lavoratore, non è ammessa cioè la reformatio in pejus a danno del lavoratore. In altre parole il Contratto Collettivo potrà modificare quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, ma soltanto a vantaggio del lavoratore. Ciò deriva dalla considerazione che il lavoratore viva una condizione di minor favore rispetto all’imprenditore che, in azienda, gestisce il potere organizzativo, quello finanziario, quello disciplinare.
Venerdì 18 ottobre 2019