di Aldo Carpineti
Articolo 507 Codice Penale Boicottaggio
Chiunque (... omissis...) mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni. Se concorrono fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.
Per chi possa avere utilità dalla conoscenza di questo articolo del codice penale lo abbiamo trascritto qui sopra.
Lo facciamo perché nel contesto a tutti noi noto di difficoltà a trovare oggi un posto di lavoro, il comportamento delittuoso è tanto più odioso quando provenga da chi occupa posizioni di potere.
Diffondere notizie atte a pregiudicare la possibilità di concludere un contratto di lavoro, tanto più contattando direttamente il datore di lavoro in predicato di assumere, è un reato punito ancor più severamente dalla legge quando a commettere l'abuso sia un'autorità.
In tutti questi casi ricorre per la persona danneggiata anche la possibilità di costituirsi parte civile e ottenere congrui risarcimenti economici dei danni patiti.
A questa disposizione si aggiunge poi tutta la attuale normativa sulla privacy
Mercoledì 27 febbraio 2019
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