di Aldo Carpineti
Il Giudice di Pace di Genova ha depositato oggi la sentenza riguardo al servizio Uber accogliendo il ricorso del conducente che aveva ricevuto contravvenzione dalla Polizia Municipale nonché sospensione della patente e sequestro dell’auto.
Il Giudice di Pace chiarisce che la situazione rilevata dagli agenti fornisce prova degli elementi costitutivi dell’infrazione di cui all’art. 85 CdS e non di quella contestata ex art. 86.
Il trasporto di un passeggero effettuato dal ricorrente ed ottenuto tramite contatto telefonico del cliente a piattaforma Uber (come sottolineato dallo stesso Comune di Genova nella sua comparsa a pag. 2) integra infatti gli estremi del noleggio con conducente a tariffa pattuita descritto dagli artt. 3 e 13 L. 21/92 e non quelli del servizio di taxi di cui alla stessa legge.
Precedenti sentenze della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione avevano fatto chiarezza su casi analoghi, non riguardanti la Uber. La Corte di Giustizia Europea ha confermato la distinzione fra le due fattispecie come effettuato dalla legge italiana e lo stesso ha fatto la Corte di Cassazione con sentenza 22296/10§2.3.
La Sentenza Cassazione 23341/09 aveva inoltre già considerato compatibile con il noleggio di auto con conducente la possibilità di concordare un compenso proporzionale alla distanza (come avvenuto nel caso in esame).
Il servizio taxi ha lo scopo di soddisfare esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone, costituenti un’utenza indifferenziata, e in base a tariffe determinate amministrativamente e calcolate con tassametro omologato, mentre il servizio di noleggio si rivolge ad un’utenza specifica e il corrispettivo è concordato di volta in volta da quest’ultima e dal vettore.
Lunedì 16 febbraio 2015
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