di Avv. Luigia Indorato, co-founder lawyer at ILC&Associates.
L' art. 9 bis del dl n. 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 23/05/2014 ed infine positivamente recepita dalla Legge di stabilità del 2016 ha introdotto modifiche al precedente regime di tassazione IMU che di usufruire dell’esenzione per i cittadini italiani residenti all’estero che percepiscono esclusivamente pensioni in convenzione internazionale o una combinazione di pensioni autonome italiane e pensioni estere. Il trattamento pensionistico, come ad esempio le pensioni di invalidità, è necessario che sia classificato come «pensione» anche nel paese estero di residenza.
Nel caso in cui il contribuente pensionato residente all’estero, sia in possesso di più case situate in diversi Comuni italiani, gli è concessa la possibilità di scegliere quale immobile equiparare ad abitazione principale, specificandolo con la presentazione della dichiarazione IMU. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha specificato infatti, che non è necessario che l’immobile sia ubicato nello stesso Comune di iscrizione all’AIRE.
Questa esenzione IMU non si applica però a tutti coloro che percepiscono la sola pensiona italiana; che risiedono in un paese estero diverso da quello che eroga la pensione; che non sono iscritti all’aire seppur risiedono all’estero; che hanno la casa affittata oppure a tutti coloro la cui casa appartiene a una delle seguenti categorie catastali: A/1 - abitazioni di tipo signorile, A/8 – ville; A/9 – castelli e palazzi di pregio storico/artistico.
È prevista inoltre, una riduzione della TASI.
Per ottenere la riduzione è sufficiente presentare la richiesta sull'apposito modulo al comune nel quale si trova l'immobile interessato.
La richiesta va presentata una sola volta e vale fino a che non cambiano le condizioni.
Per ulteriori chiarimenti scrivere a ilc@ilclawyers.com
Mercoledì 6 gennaio 2016
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